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Lo Statuto Comunale

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TITOLO VI: L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I: PATRIMONIO E CONTABILITA'

Art. 57 - DEMANIO E PATRIMONIO

  1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
  2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
  3. Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.
  4. Il regolamento disciplina il servizio di economato.

Art. 58 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma quattro, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere oggetto di contratti di locazione con canoni non inferiori a quelli previsti dalle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 59 - CONTABILITA' E BILANCIO

  1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
  2. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, consorzi, società, costituiti nel rispetto della legge e del presente Statuto, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
  3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, possono esprimere su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
  4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

CAPO II: CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 60 - REVISORI DEI CONTI

  1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a n. 2 candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
  2. L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
  3. L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di rendiconto del Bilancio.
  4. Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  5. L’organo di revisione, ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
  6. L’organo di revisione risponde della verità  delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 61 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

  1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
    a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
    b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente entro i termini stabiliti dal regolamento di contabilità;
    c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
    d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
  2. Il rapporto del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.