Frontespizio | Titolo I | Titolo II | Titolo III | Titolo IV | Titolo V | Titolo VI | Titolo VII
TITOLO VI: L'ORDINAMENTO FINANZIARIO
CAPO I: PATRIMONIO E CONTABILITA'
Art. 57 - DEMANIO E PATRIMONIO
- Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
- Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.
- Il regolamento disciplina il servizio di economato.
Art. 58 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
- Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma quattro, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere oggetto di contratti di locazione con canoni non inferiori a quelli previsti dalle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 59 - CONTABILITA' E BILANCIO
- L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, consorzi, società, costituiti nel rispetto della legge e del presente Statuto, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
- Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, possono esprimere su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
- Il bilancio di previsione per l'anno successivo corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
CAPO II: CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO
Art. 60 - REVISORI DEI CONTI
- Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a n. 2 candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
- L’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del mandato.
- L’organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di rendiconto del Bilancio.
- Nella relazione di cui al precedente comma l’organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- L’organo di revisione, ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
- L’organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
Art. 61 - TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
- Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente entro i termini stabiliti dal regolamento di contabilità;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge. - Il rapporto del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonchè da apposita convenzione.

