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TITOLO V: SERVIZI PUBBLICI
Art. 52 - ACCORDI DI PROGRAMMA
- Il comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo tra i vari soggetti dell’Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma e la stipulazione di convenzioni per la definizione e l’attuazione di opere, progetti, interventi, che per loro natura richiedono o si prestano ad una azione integrata di più soggetti pubblici dei differenti livelli di Governo
- A tal fine gli Organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere, degli interventi e progetti nelle quali è prevalente o primaria la competenza del Comune
Art. 53 - FORME DI GESTIONE
- Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e per il raggiungimento delle finalità e per l’esercizio delle funzioni proprie attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto attraverso le forme, comprese quelle associative, previste dalla legge in materia di gestione dei servizi pubblici.
- Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo società per azioni o società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
f) consorzi; - Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le forme di gestione dei servizi pubblici di cui al comma precedente.
Art. 54 - ISTANZE
I Soggetti privati e/o pubblici. singolarmente od in forma associata o consorziata possono presentare istanze all’Amministrazione dirette a promuovere il coinvolgimento degli stessi nella gestione dei servizi pubblici, secondo le forme e le modalità previste dalla legge
Art. 55 - Organizzazione e funzionamento
L’ordinamento ed il funzionamento dell’Istituzione. Azienda speciale. dei Consorzi delle società per azioni o a responsabilità limitata sono disciplinati dai rispettivi Statuti ed atti costitutivi approvati secondo le modalità previste dal T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato dal Dlgs. n° 267/2000
Art. 56 - VIGILANZA E CONTROLLO
- Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività

