Frontespizio | Titolo
I | Titolo II | Titolo III | Titolo IV | Titolo V | Titolo VI | Titolo VII
TITOLO III:
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I:
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 34 -
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
- Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di contribuire alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
- Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in Comitati di Gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
- I Comitati di Gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.
- Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
- Il Comune, inoltre, ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, promuove il Collegio delle associazioni di volontariato e autogestione dei servizi, con il compito di controllo sociale, di proposta e di espressione di pareri per le decisioni del Consiglio Comunale.
- Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
- Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale:
a) istituisce consulte, anche a carattere permanente, sulle principali questioni attinenti a materie di esclusiva competenza locale;
b) promuove iniziative popolari in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi ed organismi.
- Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
- L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità di uso, appositamente deliberate, devono precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
- Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
- Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per formazione di comitati e Commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, deliberazioni.
Art. 35 -
CONSULTAZIONI
- Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro competenza e su atti di maggiore rilevanza economico-sociale per la collettività, ai sensi dell'articolo 41, comma sette lettera b) del presente statuto.
- I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
- Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.
Art. 36 -
DIRITTO DI PETIZIONE
- I cittadini, le associazioni e le organizzazioni sindacali possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
- La Commissione consiliare o l'Assessore competente o il Sindaco, entro trenta giorni dalla ricezione, decidono sulla ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni.
- I regolamenti interni degli organi stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di petizione.
Art. 37 -
DIRITTO DI INIZIATIVA
- L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco, di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
- La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
- Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) revisione dello statuto;
b) tributi e bilancio;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine.
- Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
- Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema di deliberazione, dalla Segreteria comunale.
Art. 38 -
REFERENDUM CONSULTIVO
- E' ammesso referendum consultivo su programmi, piani, progetti, interventi e su ogni altra questione a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. E' escluso nei casi previsti dall'articolo 45, comma tre del presente statuto. Tale referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
- Si fa luogo a referendum consultivo:
a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
b) qualora vi sia richiesta di un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
- Sull'ammissibilità dei referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
- Il quesito sottoposto al referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
- Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio Comunale adotta i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
CAPO II -
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 39 -
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
- Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro, nei confronti dei quali, il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
- Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
- I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Di detti documenti e memorie dovrà essere fatta menzione nella motivazione del provvedimento finale.
- Il diritto di partecipazione può essere escluso solo nei casi in cui sussistano esigenze eccezionali ed improcrastinabili di celerità del procedimento, che comunque devono essere motivate per iscritto.
- con apposito regolamento sono disciplinate le fasi del procedimento amministrativo e le modalità, i tempi dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti e funzionari responsabili ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti nonchè i termini ed i modi di partecipazione al procedimento dei cittadini.
CAPO III:
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Art. 40 -
PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI
- E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
- La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
- Tutti gli atti del Comune e degli enti da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
- Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, dei regolamenti comunali, delle deliberazioni di Giunta e di quelle consiliari.
Art. 41 -
DIRITTO DI ACCESSO
- Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma due, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
CAPO IV -
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 42 -
ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI
- A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, è istituito l'ufficio del Difensore Civico sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei commi ed articoli seguenti.
- Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni, carenze o ritardi dell'Amministrazione.
- I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
- Il Difensore Civico ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
- Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
- Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
- Il Difensore Civico, qualora ne rilevi la necessità, può coordinare la sua attività con quella del Difensore Civico della Regione e con quello della Provincia.
Art. 43 -
NOMINA
- Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, sulla base di candidature proposte volontariamente da chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 44 del presente statuto.
- A tal fine, almeno trenta giorni prima della seduta nella quale si dovrà procedere a tale nomina, il Sindaco - con apposito manifesto - invita gli interessati a proporre la propria candidatura, con domanda in carta libera, contenente le proprie generalità e tutti gli elementi utili per la valutazione della candidatura da parte del Consiglio.
Art. 44 -
REQUISITI
- Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini in possesso della laurea in materie giuridiche o economiche, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
- Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali;
c) i membri del Comitato di Controllo sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di enti ed aziende dipendenti del Comune o ad esso associati.
Art. 45 -
DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA
- Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato una sola volta.
- In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'articolo 42, comma uno del presente statuto.
- Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
Art. 46 -
UFFICIO, PERSONALE, INDENNITÀ
- L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale.
- All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
- Al Difensore Civico compete una indennità di carica corrispondente a quella dell'Assessore.
Art. 47 -
RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE
- Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
a) relazione dettagliata al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazione dettagliata alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici o degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.