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Lo Statuto Comunale
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TITOLO III: PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I: ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 34 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

  1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di contribuire alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
  2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in Comitati di Gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
  3. I Comitati di Gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.
  4. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
  5. Il Comune, inoltre, ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, promuove il Collegio delle associazioni di volontariato e autogestione dei servizi, con il compito di controllo sociale, di proposta e di espressione di pareri per le decisioni del Consiglio Comunale.
  6. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
  7. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale:
    a) istituisce consulte, anche a carattere permanente, sulle principali questioni attinenti a materie di esclusiva competenza locale;
    b) promuove iniziative popolari in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
  8. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di tutti i gruppi ed organismi.
  9. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
  10. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità di uso, appositamente deliberate, devono precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
  11. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
  12. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
    a) per formazione di comitati e Commissioni;
    b) per dibattere problemi;
    c) per sottoporre proposte, programmi, deliberazioni.

Art. 35 - CONSULTAZIONI

  1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro competenza e su atti di maggiore rilevanza economico-sociale per la collettività, ai sensi dell'articolo 41, comma sette lettera b) del presente statuto.
  2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
  3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 36 - DIRITTO DI PETIZIONE

  1. I cittadini, le associazioni e le organizzazioni sindacali possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
  2. La Commissione consiliare o l'Assessore competente o il Sindaco, entro trenta giorni dalla ricezione, decidono sulla ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni.
  3. I regolamenti interni degli organi stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 37 - DIRITTO DI INIZIATIVA

  1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco, di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
  2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
    a) revisione dello statuto;
    b) tributi e bilancio;
    c) espropriazione per pubblica utilità;
    d) designazioni e nomine.
  4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
  5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema di deliberazione, dalla Segreteria comunale.

Art. 38 - REFERENDUM CONSULTIVO

  1. E' ammesso referendum consultivo su programmi, piani, progetti, interventi e su ogni altra questione a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. E' escluso nei casi previsti dall'articolo 45, comma tre del presente statuto. Tale referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
  2. Si fa luogo a referendum consultivo:
    a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
    b) qualora vi sia richiesta di un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.
  3. Sull'ammissibilità dei referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
  4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
  5. Il quesito sottoposto al referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
  6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio Comunale adotta i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 39 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

  1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro, nei confronti dei quali, il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
  2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
  3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Di detti documenti e memorie dovrà essere fatta menzione nella motivazione del provvedimento finale.
  4. Il diritto di partecipazione può essere escluso solo nei casi in cui sussistano esigenze eccezionali ed improcrastinabili di celerità del procedimento, che comunque devono essere motivate per iscritto.
  5. con apposito regolamento sono disciplinate le fasi del procedimento amministrativo e le modalità, i tempi dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti e funzionari responsabili ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti nonchè i termini ed i modi di partecipazione al procedimento dei cittadini.

CAPO III: DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 40 - PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

  1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
  2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
  3. Tutti gli atti del Comune e degli enti da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
  4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, dei regolamenti comunali, delle deliberazioni di Giunta e di quelle consiliari.

Art. 41 - DIRITTO DI ACCESSO

  1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
  2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma due, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO IV - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 42 - ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

  1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, è istituito l'ufficio del Difensore Civico sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei commi ed articoli seguenti.
  2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
     
    Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni, carenze o ritardi dell'Amministrazione.
  3. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
  4. Il Difensore Civico ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
  5. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
  6. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
  7. Il Difensore Civico, qualora ne rilevi la necessità, può coordinare la sua attività con quella del Difensore Civico della Regione e con quello della Provincia.

Art. 43 - NOMINA

  1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, sulla base di candidature proposte volontariamente da chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 44 del presente statuto.
  2. A tal fine, almeno trenta giorni prima della seduta nella quale si dovrà procedere a tale nomina, il Sindaco - con apposito manifesto - invita gli interessati a proporre la propria candidatura, con domanda in carta libera, contenente le proprie generalità e tutti gli elementi utili per la valutazione della candidatura da parte del Consiglio.

Art. 44 - REQUISITI

  1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini in possesso della laurea in materie giuridiche o economiche, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
  2. Non sono eleggibili alla carica:
    a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
    b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali;
    c) i membri del Comitato di Controllo sugli atti del Comune;
    d) gli amministratori di enti ed aziende dipendenti del Comune o ad esso associati.

Art. 45 - DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

  1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato una sola volta.
  2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'articolo  42, comma uno  del presente statuto.
  3. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Art. 46 - UFFICIO, PERSONALE, INDENNITÀ

  1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale.
  2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
  3. Al Difensore Civico compete una indennità di carica corrispondente a quella dell'Assessore.

Art. 47 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

  1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
    a) relazione dettagliata al Sindaco per le opportune determinazioni;
    b) relazione dettagliata alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
    c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici o degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.