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Siete in:  Comune di Carloforte » Le Istituzioni » Lo statuto - Titolo II

Lo Statuto Comunale
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TITOLO II: L’ ORDINAMENTO ISTITUZIONALE  DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 - ORGANI ISTITUZIONALI

Gli organi istituzionali del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 13 - CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale ed è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Le sue competenze sono stabilite dalla legge. La legge regola inoltre elezione, composizione, durata in carica e scioglimento del Consiglio comunale.
Apposito regolamento disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio.
Il Consiglio comunale, in specie con lo strumento della mozione, prevista dal regolamento, partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.
Il Consiglio comunale, salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze speciali, delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Con il regolamento di cui al comma 2, il Consiglio può fissare le modalità attraverso le quali può dotare se stesso di attrezzature, strutture, servizi e risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento.
I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare; ogni Gruppo elegge un Capogruppo. Con il regolamento di cui al comma precedente il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 14 - ELEZIONE

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Art. 15 - PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

La prima adunanza del Consiglio comunale neoeletto, sino all’elezione del Presidente del Consiglio, è presieduta dal Sindaco che la convoca entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, in mancanza di nomina di Vice Sindaco o in caso di sua assenza o impedimento, la convocazione della prima adunanza del Consiglio compete al Consigliere anziano.
L’ordine del giorno della prima seduta del nuovo Consiglio comunale comprende la convalida degli eletti e la dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità, l’elezione del Presidente dell’assemblea, il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice-Sindaco.
La votazione è palese e vi possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discute su eventuali cause ostative all’elezione a Consigliere comunale.
Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto, nonché del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 16 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio, nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surrogazione eventuale degli eletti, procede all’elezione nel proprio seno del Presidente, a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
Qualora nessun candidato ottenga la prevista maggioranza, la seduta prosegue per gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge. All’elezione del Presidente si provvede, con la stessa maggioranza, in una seduta successiva. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede a un’ulteriore votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio, risulta eletto Presidente il Consigliere che ottenne la maggiore cifra individuale.
Fino alla nomina del Presidente del Consiglio, presiede il Consesso il Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice-Sindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere anziano secondo la graduatoria determinata dalle cifre individuali singolarmente ottenute.
Eletto il Presidente si procede, con gli stessi criteri, all’elezione di un Vice-Presidente.
Per gravi e comprovati motivi e con le modalità previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, il Presidente e il Vice-Presidente possono essere revocati dal Consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati.
Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio Comunale, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune.
Il Presidente esercita tutte le funzioni e le attribuzioni previste per legge, secondo le modalità stabilite nel Regolamento sul Funzionamento del Consiglio  comunale.
Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio comunale. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, delle cui sedute egli fissa, di volta in volta, la data e l’ordine del giorno, sentito anche il parere del Sindaco.
Il Presidente dirige e modera la discussione in seno al Consiglio comunale, mantiene l’ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, chiarisce il significato del voto , sospende e scioglie l’adunanza.
Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente; in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere anziano, secondo la graduatoria di cui al comma 3.
In quanto garante delle prerogative del Consiglio, il Presidente può mettere a disposizione di questo gli strumenti più idonei ad assicurare lo svolgimento efficace del complesso delle funzioni di competenza, con riferimento particolare, in quanto esclusiva dell’Assemblea, a quella di controllo politico-amministrativo. All’uopo, il Presidente è destinatario delle relazioni e referti predisposti dalle strutture preposte rispettivamente al controllo strategico e a quello economico di gestione.
Il Presidente garantisce che tutti i consiglieri possano fruire del supporto degli uffici del Comune o delle istituzioni ed aziende comunali, avendo pieno accesso ad ogni notizia, informazione, atto, utili all’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente del Consiglio costituisce in via primaria il referente del Collegio dei Revisori, nell’ambito dell’attività di collaborazione del Collegio medesimo con l’organo consiliare e per l’espressione dei pareri, redazione delle relazioni e referti che la normativa prevede di competenza dell’organismo di revisione.
Spetta al Presidente fare osservare le disposizioni relative ai Gruppi consiliari e alle Commissioni comunali, nonché coordinare le attività di queste ultime.
Distintivo del Presidente del Consiglio comunale è la fascia con i colori del Comune, recante alle estremità lo stemma del Comune.
 

Art. 17 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
Le azioni e i progetti sono di norma strutturati in modo tale da consentire, nell’ambito del più vasto piano generale di sviluppo dell’Ente, il confronto con le reali possibilità operative della struttura e l’espressione, per la durata del mandato in corso, delle linee di azione nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare.
Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.
Con cadenza almeno annuale, è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco può presentare all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 18 - COMMISSIONI COMUNALI

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini referenti o di studio, o di controllo e di garanzia, o di indagine ed inchiesta .
Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e possono essere integrate con membri  tecnici  esterni al Consiglio.
Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinati mediante norme regolamentari.
La deliberazione di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Fra le Commissioni consiliari permanenti è inclusa la Conferenza dei Capigruppo di cui al successivo articolo 17.
La Giunta con proprio atto istituisce le Commissioni tecnico-consultive previste dalla legge e può istituire Commissioni tecnico-consultive per lo studio di materie e problematiche rientranti nella competenza della Giunta e ad essa sottoposte.

Art. 19 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

I Capigruppo sono costituiti in Commissione consiliare permanente secondo le modalità fissate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale e ha competenza relativamente allo Statuto, agli affari generali e al regolamento del Consiglio e delle Commissioni; definisce gli accordi sull’organizzazione dei lavori del Consiglio e dello svolgimento delle adunanze; tratta particolari affari a essa attribuiti di volta in volta dal Presidente o dal Consiglio.
Il Sindaco può partecipare alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo; qualora richiesti, per la trattazione di questioni specifiche, partecipano anche gli Assessori.

Art. 20 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio comunale, al fine di migliorare l’esercizio delle sue funzioni, può istituire Commissioni consiliari permanenti per settori organici di materie con funzioni referenti di studio nelle materie di competenza consiliare, assicurando la rappresentanza proporzionale.
Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni e gli atti di competenza del Consiglio comunale ad esse sottoposti, potendo esprimere su questi, mediante voto, il proprio motivato parere. Le Commissioni possono vedersi riconosciuto da norme regolamentari interne potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell’ambito delle materie di competenza. Il Consiglio comunale può altresì conferire incarico alle Commissioni di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, che rientrino fra le competenze allo stesso Consiglio attribuite dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 21 - COMMISSIONI DI CONTROLLO E DI GARANZIA

Le Commissioni di controllo e di garanzia sono costituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio comunale; sono istituite dal Consiglio medesimo e sono presiedute da un Consigliere di minoranza.
La Commissione di controllo può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nell’attività amministrativa.
La Commissione di garanzia svolge attività finalizzata ad una migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti o bisogni della comunità locale, nonché di proposta su temi specifici assegnati.

Art. 22 - CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune.
Ai Consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; ove dato esso non è vincolante.
Nell’adempimento delle funzioni civiche ogni Consigliere ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di voto.
Ogni Consigliere è personalmente responsabile dei voti che esprime.
I Consiglieri, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale e, singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio stesso.
I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle istituzioni e aziende comunali, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all’espletamento del proprio mandato. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di esercizio di tale diritto. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
 
I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione di tali atti, le modalità ed i tempi delle relative risposte da parte del Sindaco o dell’Assessore delegato sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
 Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dall’interessato al Presidente del Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa di atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surrogazione del Consigliere dimissionario.

Art. 23 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Il Consigliere che non interviene a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con apposita deliberazione. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della Legge 241/90, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera in ordine alla decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 24 - CONSIGLIERE ANZIANO CAPOGRUPPO CONSILIARE

Il Consigliere anziano è il Consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale fra tutti gli eletti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 25 - CAPOGRUPPO CONSILIARE

Il Capo Gruppo consiliare è nominato dagli appartenenti al gruppo e, in caso di mancata nomina, è designato nella persona del consigliere candidato a Sindaco della lista di appartenenza.                            

CAPO II: LA GIUNTA  COMUNALE

Art. 26 - GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale è l’organo che collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili di settore; collabora con il Sindaco nell’attuazione delle linee programmatiche presentate e approvate dal Consiglio, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; riferisce annualmente al Consiglio sul proprio lavoro e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di quattro a un numero massimo di sei assessori, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco. La determinazione del numero compete al Sindaco.
Il Sindaco, con l’atto di nomina, assegna a ciascun assessore settori dell’amministrazione, possibilmente omogenei, al fine di agevolare il buon andamento dell’attività amministrativa.
Qualsiasi modifica alla ripartizione degli incarichi di cui al comma precedente, nonché la revoca di uno o più assessori, deve essere comunicata al Consiglio.
La Giunta può adottare un regolamento per l’esercizio della propria attività.
Il Sindaco può nominare assessori tecnici  che non facciano parte del Consiglio comunale
Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento sugli argomenti pertinenti le loro deleghe, ma senza diritto di voto.
Nella composizione della Giunta si deve promuovere una reale opportunità circa la presenza di uomini e donne.
La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico nonché le ipotesi di sospensione, rimozione o decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.
La Giunta è convocata dal Sindaco che, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, stabilisce l’ordine del giorno dei lavori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
L’attività della Giunta comunale è collegiale.
La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti oltre il Sindaco o colui che la presiede, a maggioranza assoluta dei votanti.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che in relazione alla specificità del singolo argomento la Giunta disponga che una data seduta sia aperta al pubblico. Oltre ai suoi componenti ad esse partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, il Segretario comunale con funzioni di segretario verbalizzante ed eventualmente, se nominati, il Direttore generale .
Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado, i figli e il coniuge.

Art. 27 - VICE-SINDACO

Il Vice-Sindaco è nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta, contestualmente alla nomina degli Assessori.
Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione.
La carica di Vicesindaco può essere trasferita ad altro Assessore in qualunque momento con provvedimento motivato del Sindaco, da comunicare al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

Art. 28 - ASSESSORI COMUNALI

Gli Assessori collaborano con il Sindaco nell’amministrazione del Comune:
in forma collegiale nell’ambito della Giunta comunale;
in forma individuale per le funzioni e nelle materie rispettivamente delegate dal sindaco.
Il Sindaco determina, con il provvedimento di nomina, l’ordine di successione degli Assessori.
 
In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, le relative funzioni vengono svolte dall’Assessore primo nell’ordine di successione.
Gli Assessori sono scelti normalmente fra i Consiglieri comunali; tuttavia possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto ma con diritto di parola sugli argomenti pertinenti le loro deleghe.
Gli Assessori, con delega del Sindaco, sono preposti ai vari rami dell’Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale delle deleghe conferite.
Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.
L’attività degli Assessori è promossa e coordinata dal Sindaco. Questi ha facoltà di prendere conoscenza e di controfirmare gli atti compiuti dagli Assessori in virtù di delega sindacale e suscettibili di impegnare l’Amministrazione comunale verso l’esterno.
Gli Assessori forniscono ai funzionari apicali dell’Ente le direttive politiche per la predisposizione dei programmi, dei progetti ed obiettivi da sottoporre all’esame degli organi di governo.
Le dimissioni dalla carica di Assessore o dalle funzioni relative a singole deleghe sono presentate al Sindaco per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.
Il Sindaco può in ogni momento sostituire un Assessore ovvero revocare una particolare delega assegnatagli, con provvedimento motivato.
Della nomina degli Assessori, loro decadenza, dimissioni, revoca o cessazione dall'ufficio per altra causa, il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza dopo l'evento.

CAPO III: IL SINDACO

Art. 29 - SINDACO

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio diretto e universale secondo le disposizioni dettate dalla legge; è perciò a tutti gli effetti membro del Consiglio-comunale.
Il Sindaco è l’organo istituzionale responsabile dell’amministrazione del Comune.

Art. 30 - COMPETENZE

Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, ne fissa l’ordine del giorno e ne determina il giorno dell’adunanza.
Assicura l’unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l’attività collegiale degli Assessori.
Svolge le funzioni che gli sono demandate dalla legge; ha la direzione e il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune; sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; svolge funzione di verifica e di controllo dell’attività di aziende speciali, istituzioni, consorzi e società per azioni, conformemente agli obiettivi indicati dal Consiglio e coerentemente agli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta; adotta tutti i provvedimenti di natura discrezionale attribuitigli dalla legge.
ll Sindaco è inoltre Ufficiale del Governo; la legge ne determina le attribuzioni e i poteri.
Quale rappresentante legale dell’Ente, al Sindaco compete in via primaria la legittimazione in ordine alla proposizione dell’azione giudiziaria ovvero alla resistenza in giudizio, previa determinazione volitiva in tal senso della Giunta Comunale che abbia valutato la fondatezza delle ragioni dell’Ente e le conseguenze che potranno derivare dal giudizio.
Il Sindaco, nell’ambito del proprio potere di delega generale o anche parziale delle proprie competenze ed attribuzioni agli Assessori, può loro delegare, in relazione ai rami dell’Amministrazione cui sono stati preposti, oltre alle funzioni di sovrintendenza al funzionamento di determinati uffici e servizi e all’esecuzione di provvedimenti, il compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico-istituzionale del Comune, in specie in manifestazioni politiche, nella stipulazione di convenzioni per la gestione di servizi ovvero per la costituzione di consorzi o unioni di Comuni.
Il sostituto o delegato dal Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prescritta della legge di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Il Sindaco può conferire incarichi ai Consiglieri Comunali, anche limitatamente allo studio di singole problematiche e a materie specifiche.
Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le norme stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
 Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all’esecuzione degli atti .
 Il Sindaco indice i referendum comunali.
Il Sindaco promuove e conclude gli accordi di programma di cui ll’art. 34 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato dal D.L.gsl.18 agosto 2000 n. 267.
Il Sindaco è tenuto a presentare, sentita la Giunta comunale ed entro il termine fissato dal presente Statuto, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni. A tale riguardo, la legge prevede i termini di scadenza entro i quali tutte le designazioni e le nomine devono essere effettuate.
 

Art. 31 - POTERE DI ORDINANZA

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto normativo e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini.
Il Sindaco adotta anche ordinanze per la attuazione dei regolamenti comunali, delle leggi e delle discipline a carattere generale relative alle funzioni di competenza propria del Comune.

Art. 32 - GIURAMENTO

Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio successiva all’elezione, presta giuramento davanti al Consiglio con la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.

Art. 33 - DISTINTIVO

Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portare a tracolla.