Statuto del Comune di Carloforte
Da Art. 1 a 19
Frontespizio | Titolo I | Titolo II | Titolo III | Titolo IV | Titolo V | Titolo VI | Titolo VIITITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI PROGRAMMATICI
Art. 1 - POTERI E FUNZIONI
- Il Comune di Carloforte è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.
- E’dotato di autonomia statutaria, organizzativa, normativa e amministrativa.
- Ha ampia potestà regolamentare nell'ambito delle leggi dello Stato e del presente statuto al fine di disciplinare, nel rispetto dei principi di democrazia, la gestione dei servizi ed i compiti istituzionali
- Ha autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l’autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovino in condizioni di particolare bisogno.
- Il Comune di Carloforte è titolare, secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalle Regioni.
Art. 2 - TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA
- Il Comune di Carloforte è costituito dalla comunità della popolazione residente sul suo territorio comprendente l'Isola di S.Pietro, l'Isola Piana e gli isolotti limitrofi.
- Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
- L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
- L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
Art. 3 - SEDE
- La sede del Comune di Carloforte è sita in via Garibaldi. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le Commissioni comunali.
- Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione adottata dagli organi, ciascuno per propria competenza, possono essere autorizzate riunioni degli organi e Commissioni in altra sede.
- Sia gli organi che le Commissioni di cui al comma uno, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
Art. 4 - SOLIDARIETÀ E UGUAGLIANZA
- Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della personalità umana.
- Il Comune promuove, nell’ambito delle proprie competenze tutte le iniziative dirette a rendere effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro costituzionalmente riconosciuto.
Art. 5 - TUTELA DELLA SALUTE
- Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
- Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi e indigenti.
Art. 6 - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO
- Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
Art. 7 - PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO E DELLE ATTIVITÀ SOCIALI
- Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, al fine di conservare la identità originaria ed i caratteri distintivi della stessa.
- Considera parte integrante della sua comunità tutti i "Tabarkini" che, seppure costretti per ragioni di lavoro o di studio a risiedere in altri Comuni o all'estero, mantengono vivi ed inalterati affetti, interessi e legami con la propria terra d'origine.
- Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile e qualsiasi attività a scopo sociale.
- Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; riconosce e favorisce l'attività di volontariato, così come previsto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
- Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinate da apposito regolamenti che deve altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.
Art. 8 - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
- Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali, artigianali e di cantieristica navale.
- Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6 del presente statuto.
- Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
- Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
- Predispone idonei strumenti di pronto intervento, disciplinati da apposito regolamento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
- Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
Art. 9 - SVILUPPO ECONOMICO
- Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo. Al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, adotta i programmi di sviluppo e disciplina le relative attività con apposito regolamento.
- Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
- Promuove la realizzazione di strutture a supporto della pesca ed il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi.
- Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura; favorisce le iniziative volte a commercializzare e diffondere i prodotti locali.
- Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi con riferimento anche a quelli agroturistici.
- Il Comune promuove e favorisce attività nel settore terziario di supporto (marketing, informatizzazioni etc.).
- Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, con particolare riguardo ai giovani in cerca di prima occupazione.
Art. 10 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE
- Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985; partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
- L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
- Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, con particolare riguardo ai rapporti ed alle forme di interrelazione con le collettività di altri Comuni, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
Art. 11 - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE
- Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione popolare all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 2 e 3 della Costituzione e dall'articolo 8 del D.lgs. n° 267/2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL:
- Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
- Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
- Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
- Il Comune, sussistendo la competenza primaria o prevalente, si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque, di due o più tra i soggetti predetti.

