Comune di Carloforte
Provincia di Cagliari
REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adottato con atto consiliare n. 94 del 23.04.1986 di cui il Co.Re.Co.
ha preso atto in seduta del 17.06.1986 con decisione n, 1665/I.
Modificato con atto Consiliare n. 32 del 18.09.2004
INDICE
TITOLO I – Norme generali
Capo I - Disposizioni preliminari
Pag.
Art. 1 - Materia del regolamento 11
Art. 2 - Diffusione 11
Capo II - I Consiglieri comunali
Art. 3 - Divieto di mandato imperativo – responsabilità
personale 12
Art. 4 - Conferimento di incarichi speciali 12
Art. 5 - Indennità di presenza e rimborso spese 12
Art. 6 - Astensione obbligatoria 13
Art. 7 - Esenzione di responsabilità 13
Art. 8 - Dimissioni 13
Art. 9 - Partecipazione alle sedute 14
Art. 10 - Nomine ed incarichi 14
Art. 11 - Funzioni rappresentative 15
Art. 12 - Diritto alla consultazione di atti 15
Capo III - I Gruppi consiliari
Art. 13 - Costituzione 17
Art. 14 - Commissione dei Capi Gruppo 17
Art. 15 - Funzionamento dei gruppi 18
Capo IV - Le commissioni consiliari permanenti
Art. 16 - Costituzione e composizione 19
Art. 17 - Convocazione 19
Art. 18 - Compiti e funzioni 20
Art. 19 - Partecipazione dei Consiglieri estranei 20
Art. 20 - Verbali delle sedute 20
TITOLO II – Norme per la convocazione del Consiglio
Capo I - L’Avviso di convocazione
Art. 21 - Competenza 23
Art. 22 - Notifica ai Consiglieri 23
Art. 23 - Termini per la notifica 24
Art. 24 - Convocazione d’urgenza 25
Capo II - L’ordine del giorno
Art. 25 - Norme di compilazione 26
Art. 26 - Iscrizione di proposte all’ordine del giorno 26
TITOLO I – Le adunanze consiliari
Capo I - L’Avviso di convocazione
Art. 27 - La sede delle riunioni 31
Capo II - Il Presidente
Art. 28 - Presidenza onoraria delle sedute 32
Art. 29 - Poteri del Presidente 32
Capo III - Gli scrutatori
Art. 30 - Nomina ed attribuzioni 33
Capo IV - La presenza dei Consiglieri
Art. 31 - Sedute di prima convocazione 34
Art. 32 - Numero legale 35
Art. 33 - Sedute di seconda convocazione 35
Capo V - La pubblicità delle sedute
Art. 34 - Sedute pubbliche 37
Art. 35 - Sedute segrete 37
Art. 36 - Adunanze “aperte” 38
Capo VI - Disciplina delle sedute
Art. 37 - Comportamento dei Consiglieri 39
Art. 38 - Norme generali per gli interventi 39
Art. 39 - Tumulti in aula 40
Art. 40 - Comportamento del Pubblico 40
Art. 41 - Ammissione dei funzionari in aula 41
Art. 41 bis - Question Time per i Cittadini 41
Capo VII - Svolgimento delle sedute
Art. 42 - Comunicazioni – Ordine dei lavori 42
Art. 43 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all’ordine
del giorno 42
Art. 44 - Norme per la discussione generale 43
Art. 45 - Gli emendamenti 44
Art. 46 - Questione pregiudiziale o sospensiva 44
Art. 47 - Richiami all’ordine del giorno 45
Art. 48 - Fatto personale 45
Art. 49 - Chiusura della discussione – dichiarazione di voto 46
Capo VIII - Conclusione delle sedute
Art. 50 - Ora di chiusura delle sedute 47
Art. 51 - Rinvio della seduta ad altro giorno 47
Art. 52 - Termine della seduta 48
Capo IX - Interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno, mozioni
e risoluzioni
Art. 53 - Diritto di presentazione 49
Art. 54 - Contenuto della interrogazione 49
Art. 55 - Contenuto della interpellanza 50
Art. 56 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze 50
Art. 57 - Gli ordini del giorno 52
Art. 58 - Le mozioni 52
Art. 59 - Le risoluzioni 53
Art. 60 - La mozione d’ordine 53
Capo X - Le votazioni
Art. 61 - Forme di votazione 54
Art. 62 - Votazione in forma palese 54
Art. 63 - Votazione per appello nominale 55
Art. 64 - Ordine delle votazioni 55
Art. 65 - Votazioni segrete 56
Art. 66 - Esito delle votazioni 57
Art. 67 - Divieto degli interventi durante le votazioni 58
TITOLO IV – Le deliberazioni del Consiglio Comunale
Capo I - Norme generali
Art. 68 - Competenze deliberative del Consiglio 61
Art. 69 - Approvazione delle deliberazioni 61
Art. 70 - Revoca, modifica, nullità 62
TITOLO V – Verbali delle adunanze
Capo I - Norme generali
Art. 71 - Redazione 65
Art. 72 - Contenuto 65
Art. 73 - Firma dei verbali 66
Capo II - Deposito, terrifiche, approvazione e conservazione del verbale
Art. 74 - Deposito, rettifiche ed approvazione 67
Art. 75 - Entrata in vigore 68
TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
Materia del regolamento
Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio
Comunale sono fissate dalle leggi e dal presente regolamento.
Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano
disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di
essi è rimessa al Presidente.
Art. 2
Diffusione
Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante
la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti,
in occasione della notifica della elezione
CAPO II
I CONSIGLIERI COMUNALI
Art. 3
Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale
Ai Consiglieri Comunali non può essere mai dato mandato imperativo;
se è dato, esso è vincolante.
Ciascun Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei
voti che esprime in favore o contro provvedimenti trattati dal Consiglio.
Nell’adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà
d’azione, d’espressione, di opinione e di voto.
Art. 4
Conferimento di incarichi speciali
Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o
più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od
esame speciale.
Per l’espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono
degli uffici e servizi comunali.
Concludono l’incarico con una relazione che, previa iscrizione all’ordine
del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per
l’adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle
conclusioni della stessa.
Art. 5
Indennità di presenza e rimborso spese
I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna
adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge,
oltre al rimborso delle spese di viaggio per l’accesso dalla loro
residenza alla sede comunale.
Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento
di speciali incarichi.
Ai Consiglieri Comunali che per incarico del Consiglio o della Giunta
o per delega del Sindaco si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori
dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute,
e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse
e documentate.
12
Ai Consiglieri Comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, può
essere attribuita, in luogo del rimborso delle spese sostenute, l’indennità
di missione prevista dalle vigenti disposizioni, secondo le decisioni
adottate in merito, dal Consiglio Comunale.
Art. 6
Astensione obbligatoria
I Consiglieri Comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente
od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti,
incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate, riguardanti
il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrativi
o comunque soggetti a vigilanza.
Tale obbligo sussiste sia in quanto si tratti di interesse proprio dei
Consiglieri o di loro congiunti od affini sino al quarto grado civile,
sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti
economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.
Il divieto di cui sopra comporta anche l’obbligo di allontanarsi
dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario
Comunale che dà atto a verbale dell’avvenuto assolvimento
di tale obbligo.
Art. 7
Esenzione da responsabilità
Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i Consiglieri Comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo, nel verbale il motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno al Comune.
Art. 8
Dimissioni
Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dal Consigliere
per scritto, con lettera raccomandata da indirizzarsi al Sindaco.
Esse possono venir motivate dal dimissionario.
Il Consiglio Comunale può rivolgere invito al dimissionario a recedere
dalle sue decisioni.
Ove questi insista nelle dimissioni, il Consiglio Comunale dovrà
limitarsi a prenderne atto in seduta pubblica e a voto palese.
Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso
atto.
Nei riguardi del Consigliere Comunale che presenta le dimissioni, esse
sono operative fino al momento in cui pervengono al Comune.
Art. 9
Partecipazione alle sedute
Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute
del Consiglio.
In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione
scritta o verbale motivata, inviata dal Consigliere al Sindaco, il quale
deve darne notizia al Consiglio. La giustificazione può essere
fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta la Consiglio dal
capo gruppo a cui appartiene il Consigliere assente.
Ogni Consigliere può, con lettera diretta al Sindaco, chiedere
di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad
un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione.
Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima
seduta.
Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.
I Consiglieri Comunali possono presentare la giustificazione per il mancato
intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però
che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna
ulteriore giustificazione è più ammessa.
Il Consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve,
prima di lasciare la sala, avvisare la segreteria perché sia presa
nota a verbale.
Art. 10
Nomine ed incarichi
Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie
prevedono che in un determinato organo, collegio o commissione debba far
parte un Consigliere Comunale, questi deve essere nominato o designato
dal Consiglio stesso.
Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all’art. 5 della
legge 23 Aprile 1981, n. 154.
Quando sia previsto che la nomina avviene per l’elezione da parte
di Consiglio Comunale, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica,
con voto segreto.
Nel caso invece che sia previsto espressamente che la nomina avviene per
designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare,
in seduta pubblica ed in forma palese, alla presidenza ed al Consiglio,
il nominativo del Consigliere designato.
Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell’organo
o della rappresentanza comunale espressa con le modalità sopra
riportate.
Art. 11
Funzioni rappresentative
La Giunta Municipale rappresenta il Consiglio nell’intervallo delle
sue riunioni.
Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni,
può essere nominata una Delegazione Consiliare composta da un rappresentante
per ciascun gruppo politico.
Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
La delegazione viene designata dal Consiglio e, nei casi d’urgenza,
dalla Commissione dei Capi Gruppo, convocata dal Sindaco.
Art. 12
Diritto alla consultazione di atti
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno
vengono depositati presso la Segreteria Comunale, od altro ufficio indicato
nell’avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei tre
giorni precedenti, durante l’orario d’ufficio.
L’orario di consultazione deve essere indicato nell’avviso
di convocazione.
In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione
Consiliare definitiva se non viene, almeno 24 ore prima di quella di inizio
della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere
esaminata.
All’inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere
depositati nella sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere
può consultarli.
I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d’ufficio
che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati
e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso
dei dibattiti consiliari.
I Consiglieri Comunali hanno sempre diritto, senza necessità di
autorizzazioni, di consultare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi
quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio Comunale e di
prendere visione dei registri dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale
relativi ad adunanze per le quali la verbalizzazione sia già stata
completata e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni,
pubblicate, del Consiglio e della Giunta.
Per prendere visione di altri atti del Comune il Consigliere deve farne
richiesta scritta al Sindaco, al quale spetta di autorizzare gli uffici
competenti a darne visione od a rilasciarne copia. I Consiglieri non possono,
di loro autorità, ritirare documenti dagli uffici o dall’archivio
comunale o farsene copia.
Il Sindaco deve pronunciarsi sulla richiesta entro 3 giorni dalla presentazione.
L’eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco deve essere
adeguatamente motivato e contro di esso il Consigliere interessato può
ricorrere al Consiglio Comunale il quale decide, alla prima adunanza successiva
alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.
La richiesta delle copie di cui al precedente comma, compilata su apposito
modulo, è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale.
Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà
utilizzata esclusivamente per l’esercizio dei diritti connessi alla
carica ricoperta.
CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI
Art. 13
Costituzione
I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo
consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso
da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco,
allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 Consiglieri.
Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un
solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza
spettanti ad un Gruppo Consiliare.
I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Sindaco il nome del
proprio Capo gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del
Consiglio neo-eletto.
Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della
persona del Capo Gruppo.
In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere
del gruppo più “anziano” per legge.
Art. 14
Commissione del Capo Gruppo
I Capo gruppo sono costituiti il Commissione Consiliare permanente, oltre
che per trattare particolari affari ad essa attribuiti di volta in volta
dal Consiglio, per i compiti alla stessa demandati dal presente regolamento
o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo
svolgimento delle adunanze.
La Commissione del capo gruppo ha anche la funzione di Commissione per
il regolamento.
Compete alla stessa di studiare e proporre al Consiglio le modifiche,
integrazioni e revisioni che risultino opportune per adeguare il presente
regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso od a nuove
disposizioni di legge.
Della Commissione permanente predetta fanno parte il Sindaco e tutti i
Capo gruppo. Il Sindaco la presiede.
In sua assenza la convocazione e la presidenza competono all’Assessore
delegato.
I Consiglieri Capo gruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere
del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quand’essi siano
impediti ad intervenire personalmente.
Le proposte della Commissione dei Capo gruppo su argomenti politici od
amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Segretario
Comunale o da altro funzionario dallo stesso incaricato.
Art. 15
Funzionamento dei gruppi
La Giunta Municipale assicura ai gruppi quanto necessario per l’esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali che degli stessi fanno parte, secondo le indicazioni della Commissione dei Capo gruppo.
CAPO IV
LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
Art. 16
Costituzione e composizione
Entro sessanta giorni dal suo insediamento il Consiglio Comunale delibera
la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti fissandone, per
ogni quinquennio, il numero e le competenze che corrispondono, di regola,
a quelle attribuite a ciascun Assessorato. Qualora nella assegnazione
delle deleghe di competenza agli Assessori il Sindaco si sia riservato
un gruppo di funzioni, anche per tale gruppo verrà costituita una
Commissione Consiliare.
Ogni Commissione permanente è composta di un numero di Consiglieri
– nominati da Consiglio in base alle designazioni dei gruppi –
stabilito ogni quinquennio con la deliberazione di cui al precedente comma.
La presidenza di ciascuna Commissione è attribuita, rispettivamente,
al Sindaco od all’Assessore delegato per materia.
Le Commissioni si avvalgono dell’opera e della partecipazione consultiva
di funzionari comunali, tecnici ed esperti alle loro riunioni.
Art. 17
Convocazione
Le Commissioni permanenti sono convocate, almeno una volta ogni mese,
dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta scritta fatta da almeno
un terzo dei componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver
luogo entro sette giorni da quello in cui perviene la richiesta.
L’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno della
seduta è notificato o spedito per raccomandata A.R. ai membri delle
Commissioni almeno tre giorni prima della riunione.
L’ordine del giorno è fissato dal Presidente e deve comprendere
anche gli affari la cui trattazione sia stata richiesta, per scritto,
da un componente la Commissione.
Gli atti relativi agli affari iscritti all’ordine del giorno sono
depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della seduta, a
disposizione dei membri della Commissione.
Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non è presente
almeno la metà dei componenti.
Esse sono normalmente pubbliche. Sono segrete quando si debbono trattare
affari riguardanti persone o quando la particolare delicatezza degli affari
all’esame lo renda necessario.
Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da funzionari
comunali designati dalla Giunta Municipale.
Art. 18
Compiti e Funzioni
Le Commissioni Consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini
di una più approfondita e specifica trattazione degli affari di
competenza del Consiglio.
A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio
e di proposta e specificatamente:
a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dalla
Giunta e dagli Assessori;
b) Richiedono al Sindaco l’iscrizione all’ordine del giorno
del Consiglio Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro
competenza;
c) Relazionano al Consiglio circa l’andamento ed i problemi specifici
riguardanti enti, aziende, società ed altre forme associative comunali;
d) Approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di
interesse generale e specifico della Città e dell’Amministrazione.
Art. 19
Partecipazione di Consiglieri estranei
I Consiglieri Comunali possono partecipare a sedute di Commissioni diverse
da quella a cui appartengono, senza voto deliberativo.
Quando vengono trattati affari riservati, la partecipazione ai lavori
delle Commissioni è consentita ai soli membri effettivi.
Il Sindaco e i membri della Giunta possono sempre partecipare, con voto
consultivo, alle riunioni di tutte le Commissioni delle quali non siano
membri effettivi.
Art. 20
Verbali delle sedute
Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmesse al Sindaco ed ai Capi gruppo consiliari dal Segretario e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perché possano essere consultate durante le riunioni del Consiglio Comunale nelle quali tali atti sono iscritti all’ordine del giorno. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
TITOLO II
NORME PER LA CONVOCAZIONE
DEL CONSIGLIO
CAPO I
L’AVVISO DI CONVOCAZIONE
Art. 21
Competenza
La convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco,
a mezzo di avvisi scritti.
Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene fatta
da chi ne fa legalmente le veci, a norma di legge.
Art. 22
Notifica ai Consiglieri
L’avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun Consigliere
presso il suo domicilio, a mezzo di un messo comunale.
La notificazione può essere fatta, in assenza dell’interessato,
a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla
casa, con le modalità di cui all’art. 139 del Cod. Proc.
Civile.
La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani
proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione
territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 138 del
Cod. Proc. Civile.
Il messo deve rimettere alla Segreteria Comunale dichiarazione di avvenuta
notifica, contenente l’indicazione del giorno ed ora in cui essa
avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della
seduta consiliare.
La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo
comunale, può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più
Consiglieri.
I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un loro domiciliatario
residente nel Comune indicando, per scritto, con lettera indirizzata al
Sindaco, il nominativo e l’indirizzo della persona alla quale debbono
essere consegnati gli avvisi di convocazione.
Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l’avviso
di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del Consigliere,
a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno
di osservare altre particolari formalità.
Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell’avviso
di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento
si ritiene osservato, ad ogni effetto, l’obbligo di notifica sancito
dalla legge.
Art. 23
Termini per la notifica
L’avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso
l’elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri
almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
Hanno carattere di sessione ordinaria esclusivamente quelle che, convocate
in termini di legge, sono destinate alla trattazione dei bilanci e dei
conti consuntivi.
Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario ed il recapito del
relativo invito deve avvenire almeno tre giorni interi prima di quello
stabilito per la riunione.
In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
Per le sedute di seconda convocazione l’avviso deve essere recapitato
almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli affari rimasti
sia rinviata ad altra riunione non prevista nell’avviso di convocazione,
il cui giorno ed ora siano stabiliti dal consiglio al momento della sospensione,
il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri
presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione,
con i nomi dei consiglieri che erano presenti, verrà registrata
a verbale.
Ai consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che
siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed affari rinviati da trattare
nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l’osservanza
delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione,
si debbano aggiungere all’ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti,
occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ora prima
della seduta, precisando l’oggetto degli affari aggiunti.
La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere
il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli affari aggiunti
all’ordine del giorno, per poterli più approfonditamente
studiare.
Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio, e della conseguente
prosecuzione della seduta per trattare solo questi affari aggiunti, ai
Consiglieri assenti nel momento in cui esso viene deciso.
L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di convocazione
si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione
del consiglio alla quale era stato invitato.
Art. 24
Convocazione d’urgenza
Il Consiglio Comunale può essere convocato d’urgenza quando
ciò risulti giustificato dall’esigenza dell’esame immediato
di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di
convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.
In questo caso l’avviso di convocazione deve essere recapitato ai
Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta osservando le norme previste,
per questo termine, dal precedente art. 23.
Il deposito dei documenti relativi agli affari da trattare avviene contemporaneamente
all’inoltro dell’avviso di convocazione ed essi restano a
disposizione dei Consiglieri fino al momento della discussione.
I motivi dell’urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale
il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento
sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione,
od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.
In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite
nel penultimo comma del precedente art. 23.
Ove il rinvio stabilito per un giorno diverso da quello immediatamente
successivo, si osservano le modalità fissate al sesto comma del
citato articolo 23.
CAPO II
L’ORDINE DEL GIORNO
Art. 25
Norme di compilazione
L’elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza
del Consiglio Comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l’ordine
del giorno.
Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai Consiglieri
di conoscere esattamente l’elenco degli argomenti che verranno trattati.
Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l’ordine
del giorno per propria autonoma decisione, salvo l’obbligo di iscrivere
le proposte di cui al successivo art. 26.
Nell’ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli
affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.
L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno delle adunanze
del Consiglio Comunale devono essere pubblicati nell’Albo pretorio
del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza,
a cura del Segretario Comunale.
Art. 26
Iscrizione di proposte all’ordine del giorno
L’iniziativa delle proposte da iscriversi all’ordine del
giorno compete all’Autorità governativa, al Sindaco, quale
capo dell’Amministrazione, alla Giunta Municipale, cui è
affidato il potere esecutivo del Comune ed ai Consiglieri Comunali, componenti
del massimo organo rappresentativo della volontà popolare.
Le proposte da trattarsi il Consiglio devono essere presentate in scritto,
anche da un solo Consigliere, accompagnate da un relazione illustrativa
ed eventualmente dallo schema della proposta che si intende sottoporre
al Consiglio.
Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all’ordine
del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di
quest’organo a trattare l’argomento, oppure non lo consideri
opportuno o conveniente per il Comune. Di tale decisione deve dare comunicazione
scritta al consigliere proponente, entro 10 giorni da quello in cui pervenne
la proposta.
Il Consigliere Comunale interessato ha diritto, nella prima seduta consiliare
successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio
che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all’ordine
del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
Ove intenda avvalersi di tale diritto egli deve farne richiesta scritta
al Sindaco, almeno 24 ore prima di quella fissata per l’adunanza
ed il Sindaco deve effettuare immediato deposito della richiesta, con
il carteggio che l’ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
Il Consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta
debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà
essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre
nel frattempo maturate.
Il Sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno
del Consiglio comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla
proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, in scritto, la trattazione
da almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
TITOLO III
LE ADUNANZE CONSILIARI
CAPO I
LA SEDE
Art. 27
La sede delle riunioni
Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio,
in apposita sala.
La Giunta Municipale, con sua deliberazione, può stabilire che
la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso
dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità
od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni
di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza
del consiglio sui luoghi che impegnino la solidarietà generale
della comunità.
La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata
nell’avviso di convocazione.
Capo II
IL PRESIDENTE
Art. 28
Presidenza ordinaria nelle sedute
Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio
Comunale.
In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza spetta all’Assessore
delegato, e ove anche questi sia assente od impedito, all’Assessore
anziano.
In mancanza del Sindaco e degli Assessori, la presidenza spetta al Consigliere
anziano.
Art. 29
Poteri del Presidente
Il Presidente dell’assemblea consiliare rappresenta l’intero
Consiglio Comunale, ne è l’oratore ufficiale, deve tutelarne
la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori
e modera la discussione degli affari che viene secondo l’ordine
prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà
di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute
e si vota, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne controlla e ne
proclama il risultato.
I Consiglieri Comunali sono tenuti ad osservare, durante l’assemblea,
un contegno adeguato al ruolo rivestito ed alla rappresentatività
istituzionale della sede.
Il Presidente, al fine di assicurare la compostezza e l’ordine delle
riunioni, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché
la legalità delle deliberazioni che si discutono, può disporre
l’espulsione dall’aula dei Consiglieri i quali con il loro
atteggiamento possono pregiudicare il regolare svolgimento della seduta.
Nei casi più gravi (tumulti, risse, frasi ingiuriose ecc.) lo stesso
Presidente può fare ricorso alla Forza Pubblica, così da
scongiurare il degenerarsi delle situazioni createsi, nonché, se
lo ritiene opportuno, sospendere la seduta.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri
di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio
e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Il Presidente ha l’iniziativa delle attività di informazione,
di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire
il miglio funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.
CAPO III
GLI SCRUTATORI
Art. 30
Nomina ed attribuzioni
All’inizio della seduta, effettuato l’appello, il Presidente
designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per
le votazioni, sia pubbliche che segrete.
La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere,
fra gli scrutatori.
Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire
il Presidente, che provvede a sostituirli.
La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è
accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori
è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla
loro validità.
Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti,
che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
Ove vi siano contestazioni, o manchi l’accordo fra il Presidente
e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei
risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente,
da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel
fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
Nel verbale deve darsi espressamente atto che l’esito della votazione
è stato verificato, prima della proclamazione, con l’assistenza
degli scrutatori.
Nelle votazioni palesi, l’assenza od il non intervento degli scrutatori
non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle
deliberazioni.
Ogni Consigliere può chiedere la verifica della votazione, che
avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.
CAPO IV
LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI
Art. 31
Sedute di prima convocazione
L’adunanza del Consiglio si tiene all’ora fissata nell’avviso
di convocazione. Trascorsi 30 minuti da quel momento il Presidente, se
vi sono interrogazioni od interpellanze iscritte all’o.d.g. può
dar corso alla discussione, ancorché non si sia ancora raggiunto
il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo
art. 32, per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.
Potranno inoltre essere fatte dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni,
ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.
Il numero dei presenti viene accertato mediante l’appello, eseguito
dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario
per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l’appello
quando tale numero risulti raggiunto.
Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio
che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa
l’ora.
In caso contrario il Presidente, trascorsa un’ora da quella fissata
nell’avviso di convocazione, eseguito l’appello e constatata
la mancanza del numero legale dei Consiglieri necessario per poter legalmente
deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza,
congedando i Consiglieri intervenuti.
Dopo l’appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume
la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che
entrano o si assentano dopo l’appello nominale sono tenuti a darne
avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti
che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente
che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi
e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione
dell’appello nominale.
Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verifichino le circostanze
di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se
sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga
espressamente richiesto da uno dei Consiglieri.
Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti
sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai
fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento
della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione,
di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che
disporrà un nuovo appello dei presenti.
Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora
inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa
viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed
è quindi legalmente sciolta.
Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei Consiglieri
rimasti presenti al momento dello scioglimento.
Art. 32
Numero legale
Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare
se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso
da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè
intervengano almeno quattro membri.
I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano
nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
Art. 33
Sedute di seconda convocazione
La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in
giorno diverso, per ogni affare iscritto all’ordine del giorno,
ad altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
La seduta che segue ad una prima iniziatasi col numero legale ed interrotta
nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei
presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari
rimasti da trattare.
Nel caso però di affari volontariamente rinviati dal Consiglio
per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue
ad altra che fu volontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso
dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume
il carattere di “seconda convocazione”.
Il giorno e l’ora delle sedute di seconda convocazione possono essere
fissati direttamente dal Sindaco.
La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve
essere effettuato con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
Quando però l’avviso spedito per la prima convocazione stabilisca
anche il giorno e l’ora per la seconda, nel caso che essa si renda
necessaria, resta obbligatorio rinnovare l’invito ai soli Consiglieri
non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale
seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono
essere recapitati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per
la seconda convocazione.
La seduta di seconda convocazione ha inizio all’ora stabilita nell’avviso
di convocazione.
In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie
per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di
Consiglieri o l’approvazione di una speciale maggioranza, a meno
che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della
trattazione dell’affare o la speciale maggioranza al momento della
votazione.
Trascorsi trenta minuti dall’ora fissata per l’inizio della
seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto
per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi
atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i Consiglieri
presenti.
Qualora l’urgenza lo richieda, all’ordine del giorno di una
seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi
nell’ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.
Tali affari devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli
di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere e chiede le
presenze previste per la prima convocazione.
L’aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri
con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In
questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione
in conformità agli artt. 23 e 24 del presente regolamento.
CAPO V
LA PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
Art. 34
Sedute pubbliche
Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.
Le sedute non possono essere mai pubbliche quando si debbono trattare
questioni concernenti persone.
Le nomine del Sindaco, della Giunta, dei membri di Commissioni, dei rappresentanti
del Comune in altri Enti e dei Revisori dei Conti, si fanno in seduta
pubblica ed a voto segreto.
Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli
organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale,
anche se ad essi siano interessate persone.
Art. 35
Sedute segrete
La seduta del Consiglio Comunale non può essere mai pubblica quando
si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti
sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato,
moralità, oppure abbaino per oggetto il conferimento di impieghi,
licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni
sulla qualità delle persone.
Debbono essere trattate in seduta segreta le ratifiche di deliberazioni
d’urgenza della Giunta che abbiano i caratteri di cui al precedente
capoverso.
Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca
una discussione concernente la qualità e capacità di determinate
persone o quando anche l’andamento della discussione, pur non riguardando
persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da
far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione
in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed
a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio
in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei
motivi.
Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti
del Consiglio Comunale, il Segretario comunale ed il Vice Segretario ed
il responsabile dell’Ufficio di Segreteria, vincolati al segreto
d’ufficicio.
Art. 36
Adunanze “aperte”
Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere
opportuno, la Giunta Municipale può indire l’adunanza “aperta”
del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari
previsti dal secondo comma dell’art. 27 del presente regolamento.
Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere
invitati, con i Consiglieri comunali, Parlamentari, rappresentanti della
Regione, della Provincia, delle circoscrizioni, di altri Comuni e delle
forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria
libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente
anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché
portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al
Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano
con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del
giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione
per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del
Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte
solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.
Durante le sedute “aperte” del Consiglio Comunale non possono
essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio
stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa
a carico del Comune.
Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri.
Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola
a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere
iscritto a parlare.
I Consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento,
ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo
art. 44.
A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che
al Presidente. Per richiamo al regolamento o nel caso di cui al comma
seguente.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.
In caso contrario il Presidente richiama all’ordine il Consigliere
e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento,
può essere interrotto per la usa continuazione in seduta successiva.
Capo VI
DISCIPLINA DELLE SEDUTE
Art. 37
Comportamento dei Consiglieri
I Consiglieri comunali nella discussione degli affari hanno il più
ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure,
ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita
privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso
contenuto entro i limiti dell’educazione, della prudenza e del civile
rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. È
rigorosamente vietato a tutti di fare imputazioni di mala intenzione,
che possano offendere l’onorabilità di chicchessia.
Se un Consigliere turba l’ordine, pronuncia parole sconvenienti
o lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo richiama
nominandolo.
Dopo un secondo richiamo all’ordine della stessa seduta, fatto ad
uno stesso Consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni
rivoltegli, il Presidente deve interdirgli ulteriormente la parola, fino
alla conclusione dell’affare in discussione. Se il Consigliere contesta
la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando per alzata
di mano, senza ulteriore discussione.
Art. 38
Norme generali per gli interventi
I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati
e parlano dal loro banco, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio,
salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi,
di parlare seduti.
Essi hanno, con le cautele di cui al precedente art. 37, assoluta libertà
di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente,
all’inizio del dibattito od al termine dell’intervento di
un collega, alzando la mano.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.
Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra i Consiglieri.
Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola
a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al Consigliere
iscritto a parlare.
I Consiglieri che hanno dato richiesto di parlare possono leggere il loro
intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal
successivo art. 44.
A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che
al Presidente, per richiamo al Regolamento o nel caso di cui al comma
seguente.
Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.
In caso contrario il Presidente richiama all’ordine il Consigliere
e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento,
può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.
Art. 39
Tumulti in aula
Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i
richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è
sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se. Ripresa la seduta,
il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a
tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.
Art. 40
Comportamento del pubblico
I poteri per il mantenimento dell’ordine nella parte della sala
destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li
esercita avvalendosi, ove occorra, dell’opera dei Vigili Urbani.
A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze
del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
La forza pubblica non può entrare nell’aula se non a richiesta
del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare
nell’apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento
corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle
opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
Una parte dell’aula è riservata ai rappresentanti della stampa.
Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare
l’immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga
un Comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei
casi più gravi, può ordinare l’arresto.
Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della
seduta il Presidente può disporre dello sgombero dell’aula
da parte di tutti i disturbatori. Quindi ove gravi motivi di ordine pubblico
lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza da Consiglio
ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della
seduta a porte chiuse.
Tutti coloro che si trovano nella sala delle adunanze debbono stare a
capo scoperto.
Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio,
accedere durante le sedute alla parte dell’aula riservata al Consiglio
stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è
richiesta per lo svolgimento della seduta.
Art. 41
Ammissione di funzionari in aula
Il Presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più
Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché
effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti
necessario.
Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati
di progettazioni, e studi per conto dell’Amministrazione –
trattati durante l’adunanza – ovvero altri professionisti
che hanno comunque preso parte alla formazione dell’atto discusso
in aula, al fine di fornire illustrazioni e chiarimenti.
Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal
Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono
congedati e lasciano l’aula, restando a disposizione se in tal senso
richiesti.
I Presidenti delle Commissioni Sindacali possono, su invito del Sindaco
presenziare alla riunione del Consiglio e partecipare alla discussione
degli argomenti posti all’ordine del giorno, che possono interessare
le competenze delle loro commissioni.
Art. 41 bis
Question Time per i Cittadini
Al fine di coinvolgere i cittadini nella vita politica, durante la riunione del Consiglio, su invito del Presidente, i cittadini presenti nello spazio riservato al pubblico possono porre interrogazioni direttamente a: Sindaco, Amministratori e Capi Gruppo Consiliari sulle diverse problematiche che interessano la Comunità.
CAPO VII
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Art. 42
Comunicazioni – Ordine dei lavori
Concluse le formalità preliminari il Sindaco effettua al Consiglio
le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Municipale su fatti
e circostanze di particolare rilievo.
In tale momento ogni Consigliere può chiedere la parola per la
celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione
di sentimenti del Consiglio d’interesse locale o generale.
Tali Comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute
da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in una durata
non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.
Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei Consiglieri.
Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi, o dissentire,
un solo Consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore
a cinque minuti.
Alle comunicazioni ed alla trattazione ed approvazione di ordini del giorno,
che avviene subito dopo di esse, non può essere dedicata più
di un’ora per ogni seduta.
Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell’ordine
del giorno di cui al precedente art. 25, che vengono sottoposte a deliberazione
nell’ordine stesso nel quale sono elencate nell’avviso di
convocazione.
L’ordine di trattazione delle proposte può essere modificato,
su proposta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri
del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio
con votazione a maggioranza, senza discussione.
Art. 43
Divieto di deliberare su argomenti estranei all’o.d.g.
Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti
che non figurino iscritti all’o.d.g. della seduta, salvo quanto
stabilito dai comma seguenti.
Per le proposte che abbaino per fine di provocare una manifestazione degli
orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino
il bilancio comunale, ne modifichino norme di funzionamento dei servizi
ed attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione
all’ordine del giorno.
Esse sono presentate in sede di comunicazione e discusse entro i termini
di tempo previsti dal sesto comma del precedente articolo.
Ove non rientrino entro tali termini la loro trattazione viene rinviata
alla seduta successiva e vengono iscritte nel relativo ordine del giorno.
Parimenti non è necessaria la preventiva iscrizione per una proposta
incidentale, quand’essa venga presentata nel corso della discussione
di una proposta principale.
Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee
agli argomenti all’ordine del giorno, quando riguardino fatti di
particolare importanza sopravvenuti od ei quali abbia avuto notizia a
seduta iniziata.
Art. 44
Norme per la discussione generale
Terminata la illustrazione dell’argomento iscritto all’ordine
del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a
coloro che hanno chiesto di intervenire, nell’ordine, procurando,
per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni
diverse.
L’esame delle proposte formalmente articolate in più parti
si inizia sempre con la discussione delle singole parti delle proposte.
Se dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno
domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
Nella trattazione di uno stesso affare ciascun Consigliere capo gruppo
(od altro Consigliere incaricato a trattare l’argomento per il suo
gruppo) può parlare due volte, la prima per non più di venti
minuti e la seconda per non più di dieci minuti e solo per rispondere
all’intervento di replica del Sindaco o del relatore.
Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una
sola volta. Per non più di dieci minuti ciascuno.
I termini di tempo previsti dai due comma precedenti sono raddoppiati
per le discussioni generali relativi al bilancio preventivo, ai piani
urbanistici e loro varianti, e per i regolamenti comunali. In ogni altra
occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla
Commissione dei capo gruppo, dandone avviso al Consiglio all’inizio
della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull’affare.
Ciascun Consigliere ha poi diritto d’intervenire per porre questioni
pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento
od all’ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più
breve tempo possibile.
Nella discussione delle singole parti di una proposta, che segue ad una
discussione generale, può intervenire un solo Consigliere per gruppo,
la prima volta per non più di dieci minuti e la seconda volta per
non più di cinque.
Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente,
dopo aver richiamato l’oratore a concludere, gli toglie la parola.
In tal caso l’oratore può appellarsi al consiglio, precisando
il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento.
Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.
Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualunque momento della
discussione, per non più di venti minuti ciascuno.
Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni
e per precisare l’atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in
merito alle eventuali proposte presentata durante la discussione.
Art. 45
Gli emendamenti
Sono considerati “emendamenti” le correzioni di forma, le
sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate
alle proposte presentate.
Gli emendamenti devono essere presentati per scritto al Presidente, prima
che inizi la illustrazione di un argomento.
Quando si tratti di variazioni di lieve entità, esse possono venir
presentate oralmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario.
Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli
o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Da
quel momento non sono pià consentiti interventi.
Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio
da un altro Consigliere.
La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta
originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con
quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi.
Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
Art. 46
Questione pregiudiziale o sospensiva
La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento
non debba discutersi.
La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione
dell’argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza
determinata.
Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche
da un solo Consigliere, prima dell’inizio della discussione di merito.
Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso
la richiesta deve essere avanzata in scritto e da non meno di tre Consiglieri.
Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere
o proseguire la discussione nel merito.
Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere
per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a
maggioranza, con votazione palese.
In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive,
su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma,
un’unica discussione.
Art. 47
Richiami all’ordine del giorno
I richiami all’ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione
principale.
Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo Consigliere
rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti
ciascuno.
Art. 48
Fatto personale
Costituisce “fatto personale” l’essere attaccato sulla
propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni
e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare
in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussista
o meno.
Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente
decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
E’ facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto
personale al termine della seduta-
Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente
il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso,
per più di dieci minuti.
Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti
che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente
di far nominare dal Consiglio una commissione composta da tre membri che
indaghi e giudichi sulla fondatezza della accusa.
La commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole.
Il Consiglio, prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.
Art. 49
Chiusura della discussione – Dichiarazioni di voto
Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri
che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e
le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri,
può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando,
pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano
carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l’argomento è
stato sufficientemente dibattuto.
Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere
per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l’opinione
di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino espressamente di
rinunciare.
Sulla proposta di chiusura della discussione, che costituisce deroga alle
norme generali di cui all’art. 44 del regolamento, possono intervenire
solo due Consiglieri, uno a favore ed uno contro, ciascuno per non più
di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone ai voti la proposta.
Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa
per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ciascun gruppo
e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno
o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata
dal Capo gruppo, hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando
la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono
essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare
la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne
i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri
siano tenuti, per legge, ad astenersi.
CAPO VIII
CONCLUSIONE DELLE SEDUTE
Art. 50
Ora di chiusura delle sedute
L’ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita
periodicamente dal Consiglio, su proposta del Presidente.
Il Consiglio può decidere, all’inizio o nel corso di una
seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato,
per concludere la trattazione degli affari iscritti all’ordine del
giorno o in quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
Art. 51
Rinvio della seduta ad altro giorno
Quando all’ora prevista per la chiusura della discussione non sia
stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all’ordine del
giorno e ove nell’avviso di convocazione ne sia stata prevista la
prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente
sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno
stabilito, all’ora fissata.
Nel caso che nell’avviso non sia stata prevista la possibilità
di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà
essere riconvocato con l’osservanza delle formalità di rito.
Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all’ordine del
giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è
sufficiente che l’avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri
almeno 24 ore prima di quella fissata per l’adunanza, che rimane
seduta di prima convocazione.
Art. 52
Termine della seduta
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine
del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.
Quando si giunge all’ora fissata per la conclusione della seduta,
viene continuata e conclusa la trattazione dell’affare in discussione
e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente
dichiara terminata l’adunanza e precisa se la stessa proseguirà
in giorno già stabilito nell’avviso di convocazione oppure
avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare
la trattazione degli affari rimasti.
CAPO IX
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE,
ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI
Art. 53
Diritto di presentazione
I Consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini
del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano
direttamente l’attività del Comune o che interessano in senso
generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e
culturale della popolazione.
Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fati di particolare
rilievo sono presentati almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e
sono dallo stesso sottoposti alla Commissione dei Capo gruppo, prima della
discussione in aula, per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove
lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari
testi proposti.
Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni
debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente.
Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere
svolte contemporaneamente.
Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni,
o interpellanze, ordini del giorno o mozioni, per una stessa seduta.
Art. 54
Contenuto della interrogazione
L’interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od
alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità
di un fatto determinato.
L’interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso
ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo
giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella
quale si intenda ottenere risposta.
L’interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere
effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni
presentate entro il termine di cui al comma precedente. Il Consigliere
interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta
lettura al Consiglio.
Il Sindaco, o l’Assessore delegato per materia, possono dare risposta
immediata all’interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono
degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano
di dare risposta scritta all’interrogante entro dieci giorni da
quello di presentazione.
Art. 55
Contenuto della interpellanza
L’interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco
o alla giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in
base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati
affari.
Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino
al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare
in merito ad un determinato fatto o problema.
Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità
ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.
Art. 56
Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte
iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, o nella parte conclusiva
della seduta stessa.
Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell’ordine
cronologico di presentazione.
Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà
occupare più di un’ora per ogni adunanza consiliare.
Entro tale limite di tempo, nessun Consigliere potrà presentare
interrogazioni o interpellanze urgenti se non sia esaurita la trattazione
di quelle già presentate in via ordinaria.
Se il Consigliere proponente non sia presente al momento della discussione
della sua interrogazione od interpellanza, questa si intende ritirata,
salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione
ad altra adunanza.
Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal Presidente,
il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all’Assessore
delegato per materia.
La risposta deve essere contenuta entro il tempo di cinque minuti.
Può replicare ad essa solo il Consigliere interrogante, per dichiarare
se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo
il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve
intervento del Sindaco o dell’Assessore al ramo.
Nel caso che l’interrogazione od interpellanza sia stata presentata
da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di
essi, di regola al primo firmatario.
Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta
o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla
Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta
all’ordine del giorno della successiva seduta Consiliare.
Se l’interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può
essere presentata da altro Consigliere.
Le interrogazioni ed interpellanze relative a fatti strettamente connessi
fra loro vengono trattate contemporaneamente.
Trascorso il tempo di un’ora dall’inizio della trattazione
delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente fa concludere la
discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia poi
le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del
Consiglio Comunale.
Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni ed interpellanze
il Sindaco, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca
la Commissione dei capo gruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione
al numero e all’importanza degli affari che si prevede di dover
iscrivere all’ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe
ai termini di tempo fissati dal terzo comma del presente articolo. I maggior
tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze
viene reso noto ai Consiglieri con l’avviso di convocazione della
seduta.
Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in
quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare affari di particolare
importanza, non viene iscritta all’ordine del giorno la trattazione
delle interrogazioni e delle interpellanze.
Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare affare o
mozione già iscritti all’ordine del giorno della seduta,
sono discusse al momento della trattazione dell’affare o mozione
cui si riferiscono.
Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa
viene data dal Sindaco entro 10 giorni dalla richiesta, salvo i casi d’urgenza,
e l’interrogazione od interpellanza non viene iscritta all’o.d.g.
del Consiglio.
Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l’iscrizione
dell’interrogazione o dell’interpellanza all’ordine
del giorno del Consiglio Comunale, s’intende che per la stessa è
richiesta risposta scritta.
Art. 57
Gli ordini del giorno
Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo
su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi
locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico sociali
di carattere generale.
Sono presentati, in scritto, almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco
e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle
interrogazioni ed interpellanze.
Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio
possono essere presentati, sempre in scritto, all’inizio della seduta.
Il Consigliere proponente legge l’ordine del giorno e lo illustra
per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco
od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e le risultanze
emerse nella riunione della Commissione dei capo gruppo prevista dal precedente
art. 53, e non più di un Consigliere per ogni gruppo, ciascuno
per un massimo di cinque minuti.
A conclusione della discussione l’ordine del giorno viene posto
in votazione.
La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo
di un’ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per le comunicazioni,
alle quali la stessa fa segui, secondo quanto fissato dal precedente art.
42.
Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore,
le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.
Art. 58
Le mozioni
La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente
la materia di competenza del Consiglio Comunale.
Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo
su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni
su di essi.
La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto
generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione
di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si
intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni,
atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta Municipale.
La mozione deve essere presentata in scritto e può essere avanzata
da ogni Consigliere.
Se viene presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza
del Consiglio, essa è parificata alle proposte d’iniziativa
Consiliare.
Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio
Comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di
essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà
iscritta all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva
a quella di presentazione.
Le mozioni comportano l’adozione di un voto deliberativo, a conclusione
del dibattito.
Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi
e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui al capo
VII del presente titolo.
Art. 59
Le risoluzioni
Il Sindaco, la giunta ed ogni Consigliere possono proporre risoluzioni
dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio
su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.
Vengono discusse e votate durante la seduta ed impegnano il Consiglio
e la Giunta a comportarsi conseguentemente.
Art. 60
La mozione d’ordine
La mozione d’ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
CAPO X
LE VOTAZIONI
Art. 61
Forme di votazione
L’espressione di voto è normalmente palese e si effettua,
di regola, per alzata di mano o per alzata e seduta.
Le deliberazioni a mezzo delle quali l’Amministrazione esercita
una facoltà discrezionale che importa l’apprezzamento e la
valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.
Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che
essa sia espressamente richiesta da almeno tre Consiglieri e sempre che
non sia prescritta la forma segreta.
La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo
che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare
ai voti e prima che egli abbia invitato il consiglio a votare per alzata
di mano.
Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che
la legge disponga diversamente.
La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa
i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale
l’adunanza.
Art. 62
Votazione in forma palese
Quando la votazione deve avvenire in forma palese i Consiglieri votano
per alzata di mano o per alzata e seduta.
Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima
a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.
Controllato l’esito della votazione con l’assistenza degli
scrutatori, il Presidente nel proclama il risultato.
Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta
anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la loro
effettuazione.
Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino
dubbio o effettuino contestazioni sull’esito della votazione, il
Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello
nominale.
I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinché ne
sia presa nota nominativa a verbale.
Art. 63
Votazione per appello nominale
Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente
il significato del “si” e del “no”.
Il Segretario esegue l’appello, a cui i Consiglieri rispondono votando
ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto
dal Presidente, con l’assistenza degli scrutatori e del Segretario
stesso.
Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale
è annotato a verbale.
Art. 64
Ordine delle votazioni
Su ogni argomento l’ordine della votazione è stabilito come
segue:
1. la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia
alla discussione dell’affare o il non passaggio alla votazione sullo
stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell’argomento
o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
2. la votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua
dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa,
per non più di cinque minuti, il Presidente od un Assessore per
la Giunta ed un Consigliere per ogni gruppo:
3. le proposte di emendamento si votano nell’ordine di cui appresso:
a. emendamenti soppressivi;
b. emendamenti modificativi;
c. emendamenti aggiuntivi;
4. per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, quando
almeno tre Consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la
votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione,
nell’ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto
deliberativo;
5. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche
vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo
schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza
deciso.
Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono
approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione
s’intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
Ogni proposta comporta distinta votazione.
Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti
modalità:
a. per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere
su quali articoli essi dissentono o presentano proposte di modifica o
soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto
in votazione, in forma palese, nel suo complesso.
b. Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni
sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli presentate dai
Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente
il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di
deliberazione proposto dalla Giunta, con l e modificazioni, sia al bilancio
che alla deliberazione, conseguenti all’approvazione preliminare
di eventuali modifiche.
Art. 65
Votazioni segrete
Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante
scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo
di schede o di palline.
Nel caso di votazione a mezzo di scheda, si procede come appresso:
1. le schede vengono distribuite da un valletto e debbono essere in bianco,
con dicitura a stampa o timbro del Comune, tutte uguali di colore, tipo
e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno
di riconoscimento;
2. se si tratta di nomine che implicano da parte dei Consiglieri la scelta
delle persone da eleggere, ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi
di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di
deliberazione sottoposto al Consiglio.
I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero come sopra previsto,
si considerano come non scritti, iniziando, nell’ordine di scritturazione,
dal primo esuberante.
Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi
debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle
minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare
l’elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione
in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun
Consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal
caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior
numero dei voti.
Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente
incontrino l’opposizione di uno o più Consiglieri, le stesse
sono sottoposte al Consiglio che decide con votazione in forma palese,
senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte
dal Presidente, la seduta viene brevemente sospesa per permettere la riunione
della Commissione dei capo gruppo, la quale formula, a maggioranza, una
nuova proposta che, prima di passare alla votazione, viene sottoposta
alle decisioni del Consiglio, senza discussione.
Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione
per omonimi, i Consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e
cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
Terminata la votazione il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori
e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti
e comunica al Consiglio il risultato.
I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo
verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
Il numero delle schede o delle palline votate deve corrispondere al numero
dei Consiglieri votanti, che è costituito dai Consiglieri presenti
meno quelli astenuti.
Nel casi di irregolarità e comunque quando il numero dei voti validi
risulti superiore a quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione
e ne dispone l’immediata ripetizione.
Il carattere “segreto” della votazione deve espressamente
risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio
sono state compiute con il controllo dei Consiglieri scrutatori.
Art. 66
Esito delle votazioni
Salvo che per i casi, espressamente previsti dalla legge, nei quali si
richiede un “quorum” speciale di maggioranza, ogni deliberazione
del Consiglio s’intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà
più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari,
la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole
che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al
totale dei votanti.
I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario
a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza
dei votanti.
In caso di parità di voti la proposta s’intende non approvata.
Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione
non approvata
o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto
di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio
solo in una adunanza successiva.
Dopo l’annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento
in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula:
“Il Consiglio ha approvato” oppure “Il Consiglio non
ha approvato”.
Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e
contrari alla proposta e quello degli astenuti.
Art. 67
Divieto di interventi durante le votazioni
Quando è iniziata la votazione, non è più consentito
ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento,
relativi alle modalità delle votazioni in corso.
TITOLO IV
LE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 68
Competenze deliberative del Consiglio
Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio Comunale i provvedimenti
allo stesso espressamente attribuiti dalla legge e dall’ordinamento
dell’Ente.
Le deliberazioni adottate d’urgenza dalla Giunta Municipale nell’ambito
delle competenze appartenenti al Consiglio Comunale sono iscritte, per
la ratifica, all’ordine del giorno della seduta consiliare indetta
immediatamente dopo la loro adozione.
Il Consiglio delibera in merito ad esse nella seduta predetta od in quella
immediatamente successiva.
La Giunta non può mai adottare deliberazioni d’urgenza per
gli affari riservati dalla legge e dall’ordinamento alla competenza
esclusiva del Consiglio.
I motivi d’urgenza debbono essere espressamente specificati nella
deliberazione.
Art. 69
Approvazione delle deliberazioni
Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il
testo conforme agli schemi proposti in votazione.
Quando non vi sia discussione e non vengano formulate osservazioni, il
Consiglio vota sullo schema di deliberazione proposto dalla Giunta e che,
essendo stato depositato tempestivamente, viene normalmente dato per letto.
Quando si faccia luogo all’approvazione di modifiche al testo proposto,
le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima
della votazione.
Qualora gli atti approvati necessitano di perfezionamenti e coordinamenti
meramente formali, che ne lasciano immutati tutti i contenuti sostanziali,
il Segretario Comunale deve provvedere al riguardo in sede di stesura
del verbale della seduta.
Art. 70
Revoca, modifica, nullità
Il Consiglio Comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca,
in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti
acquisiti da terzi.
Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare
i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più
idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si
verifichino fatti nuovi.
Le deliberazioni del Consiglio Comunale che comportano la modifica o la
revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove
non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione
del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.
Quando il Consiglio Comunale riscontro un vizio di legittimità
in un suo provvedimento, deve ripararlo, revocando l’atto non valido
o sostituendolo con altro conforme alla legge.
TITOLO V
VERBALI DELLE ADUNANZE
CAPO I
NORME GENERALI
Art. 71
Redazione
Il verbale delle adunanze costituisce l’unico atto pubblico valido
a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni
adottate, dal Consiglio Comunale.
Il Segretario comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni
di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari.
Per la compilazione degli stessi il Segretario è coadiuvato dal
Vice Segretario e da altri impiegati della segreteria Comunale.
Art. 72
Contenuto
I processi verbali debbono dare fedele resoconto dell’andamento
della seduta Consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni,
il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero
dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta
e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel
corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza
e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.
Ove sia provveduto alla registrazione dei dibattiti, il testo degli interventi
viene trascritto dal personale all’uopo incaricato, il quale dà
allo stesso la forma più idonea per assicurarne, nel rispetto della
fedeltà sostanziale la massima chiarezza e completezza possibile.
Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i
loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché
il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della
sua lettura al Consiglio.
Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante,
dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie
non debbono mai essere riportate a verbale.
Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne
facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte
a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare,
nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza
scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvi i
casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del
Comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi
gli interessi stessi rispetto ai terzi.
Art. 73
Firma dei verbali
I processi verbali delle adunanze Consiliari sono firmati, dopo la compilazione
ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente,
dal Consigliere anziano e dal Segretario.
La firma del Segretario Comunale attesta l’esattezza e l’autenticità
del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in
sede di lettura e approvazione dello stesso nella successiva seduta del
Consiglio.
La firma del Presidente e del Consigliere anziano completano la regolarità
del processo verbale.
CAPO II
DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE
E CONSERVAZIONE DEL VERBALE
Art. 74
Deposito, rettifiche ed approvazione
Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni
prima dell’adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
Ogni volta che un Consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale
della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli
richiede modifiche o rettificazioni.
Ultimata la lettura il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni
sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale s’intende approvato
all’unanimità.
Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale,
deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia
cancellato od inserito a verbale.
Nel formulare le proposte di rettifica non è ammissibile rientrare
in alcun modo nella discussione del merito dell’affare.
Formulata una proposta di rettifica non è ammissibile rientrare
in alcun modo nella discussione del merito dell’affare.
Formulata una proposta di rettifica il Presidente interpella il Consiglio
per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
Se nessuno chiede di interferire, la proposta di rettifica si intende
approvata.
Se vengono manifestate contrarietà possono parlare, oltre il proponente,
un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per cinque
minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata
di mano, la proposta di rettifica.
Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale
della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione
a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica.
Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale
e portano l’indicazione della data della seduta nella quale sono
state approvate.
I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono
depositati nell’archivio comunale a cura del Segretario Comunale.
Il rilascio delle copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti
registri alla competenza del Segretario Comunale.
Art. 75
Entrata in vigore
Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa
comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva
la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione
all’albo pretorio del Comune per quindici giorni, a norma di legge.

