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IMU - Imposta Municipale Unica

Applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2013

Calcolo IMUL'IMU viene introdotta in via sperimentale dal 2012 ai sensi dell’ art. 13 del D.L. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011.

Il presupposto impositivo è il possesso di qualunque immobile, compresa l’abitazione principale e le  sue pertinenze.

ABITAZIONE PRINCIPALE – Si considera abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare * nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente.

*(nel caso l’abitazione sia costituita da due  unità immobiliari autonomamente accatastate, sarà possibile applicare le agevolazioni previste solo per una delle due; per l’altra dovrà essere applicata l’aliquota ordinaria, senza detrazioni).

Con la nuova disciplina non è più prevista l’assimilazione ad abitazione principale per gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari pertanto per questi immobili dovrà essere applicata l’aliquota ordinaria.

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE – Per pertinenze dell’abitazione principale vanno considerate solamente quelle accatastate nelle categorie:

  • C2 – magazzini e locali di deposito
  • C6 – autorimesse
  • C7 – tettoie

Può essere considerata pertinenza dell’abitazione principale solo un’unità immobiliare per ciascuna categoria e fino ad un massimo di tre. Se, unitamente all’abitazione principale, sono accatastate una soffitta ed una cantina (classificabili in C2) sarà possibile usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza, classificata in C6 o C7.

COME E QUANDO SI PAGA (NOVITA’ IMU 2013 PER L’ACCONTO DI GIUGNO ABITAZIONE PRINCIPALE)

Il pagamento per l’abitazione principale è sospeso, pertanto NON DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI GIUGNO in attesa della definizione da parte del legislatore.

ALTRI IMMOBILI
Il pagamento va effettuato sulla base del 50% di quanto pagato lo scorso anno e l’intero importo va versato al Comune (codice 3918)
Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” il versamento va eseguito con le seguenti modalità:

  • 0,76% allo Stato, con codice tributo 3925 (mod. F24) o 359E (mod. F24 EP);
  • 0,1% al Comune, con codice tributo 3930 (mod. F24) o 360E (mod. F24 EP)

ALIQUOTE
Per le aliquote non c’è stato nessun cambiamento, vengono pertanto confermate quelle del 2012:

  • 8,6‰  aliquota ordinaria per altri fabbricati, abitazioni che non hanno requisiti di abitazione principale
  •  4‰  fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 4,6‰  aree fabbricabili
  • 3,8‰  fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque per un periodo non superiore a due anni
  • Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli

COME SI CALCOLA – Rendita catastale (rivalutata del 5%) x moltiplicatore x aliquota
I moltiplicatori da utilizzare sono i seguenti:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Utilizzando i link in questa pagina è possibile procedere al calcolo dell’IMU dovuta, nonché alla stampa del modello F24

Documenti e link utili:

Ultima modifica: 23/05/2013



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